Art. 7
Indagini nelle aree delimitate
In vigore dal 8 giu 2023
Indagini nelle aree delimitate
Le indagini svolte nelle aree delimitate comprendono, oltre alle prescrizioni specificate per le indagini di cui all’, le misure seguenti:
a)
un aumento del numero di trappole e della frequenza con cui le trappole sono controllate;
b)
ricognizioni nei siti di produzione in cui sono coltivate piante ospiti; e
c)
un piano dell’indagine e uno schema di campionamento usati nelle indagini di rilevamento in grado di individuare un tasso di presenza dell’organismo nocivo specificato dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %.
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