Art. 81
Autenticazione e accesso al sistema REX per gli Stati membri
In vigore dal 1 giu 2023
Autenticazione e accesso al sistema REX per gli Stati membri
1. L’autenticazione e la verifica dell’accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell’accesso al portale specifico dell’UE destinato agli operatori per il sistema REX per gli Stati membri sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.
Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere al portale specifico dell’UE destinato agli operatori per il sistema REX per gli Stati membri, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell’identità e dell’accesso istituito da uno Stato membro a norma dell’ del presente regolamento.
2. L’autenticazione e la verifica dell’accesso dei funzionari degli Stati membri ai fini dell’accesso al sistema REX centrale per gli Stati membri sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L’autenticazione e la verifica dell’accesso del personale della Commissione ai fini dell’accesso al sistema REX centrale per gli Stati membri sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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