Art. 81 · Autenticazione e accesso al sistema REX per gli Stati membri

Art. 81

Autenticazione e accesso al sistema REX per gli Stati membri

In vigore dal 1 giu 2023
Autenticazione e accesso al sistema REX per gli Stati membri 1.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell’accesso al portale specifico dell’UE destinato agli operatori per il sistema REX per gli Stati membri sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS. Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere al portale specifico dell’UE destinato agli operatori per il sistema REX per gli Stati membri, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell’identità e dell’accesso istituito da uno Stato membro a norma dell’ del presente regolamento. 2.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso dei funzionari degli Stati membri ai fini dell’accesso al sistema REX centrale per gli Stati membri sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione. 3.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso del personale della Commissione ai fini dell’accesso al sistema REX centrale per gli Stati membri sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
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