Art. 40

Portale nazionale per gli operatori

In vigore dal 1 giu 2023
Portale nazionale per gli operatori 1.   Il portale nazionale per gli operatori, ove sia stato sviluppato, consente lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO. 2.   Gli operatori economici e le altre persone utilizzano il portale nazionale destinato agli operatori, ove sia stato sviluppato, per scambiare informazioni con le autorità doganali degli Stati membri in merito alle domande e alle decisioni AEO. 3.   Il portale nazionale per gli operatori interagisce con il sistema AEO nazionale.
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Art. 40 Regolamento (UE) 2023/1070 — Portale nazionale per gli operatori | Portale Normativo