Art. 42

Obiettivo e struttura dell’ICS2

In vigore dal 1 giu 2023
Obiettivo e struttura dell’ICS2 1.   L’ICS2 supporta la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, nonché tra gli operatori economici e altre persone e le autorità doganali degli Stati membri, per i seguenti fini: a) adempimento dei requisiti relativi alla dichiarazione sommaria di entrata; b) analisi dei rischi da parte delle autorità doganali degli Stati membri principalmente a fini di sicurezza e per misure doganali volte ad attenuare tali rischi, compresi i controlli doganali; c) comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri ai fini dell’adempimento dei requisiti relativi alla dichiarazione sommaria di entrata; d) applicazione uniforme della normativa doganale e riduzione al minimo dei rischi, mediante, fra l’altro, il trattamento, il confronto e l’analisi dei dati degli Stati membri e della Commissione, l’arricchimento e la comunicazione dei dati agli Stati membri. 2.   L’ICS2 consiste dei seguenti componenti comuni: a) un’interfaccia condivisa per gli operatori; b) un repertorio comune. 3.   Ciascuno Stato membro sviluppa il proprio sistema nazionale di entrata come componente nazionale. 4.   Uno Stato membro può sviluppare la propria interfaccia nazionale per gli operatori come componente nazionale.
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Art. 42 Regolamento (UE) 2023/1070 — Obiettivo e struttura dell’ICS2 | Portale Normativo