Art. 40
Portale nazionale per gli operatori
In vigore dal 1 giu 2023
Portale nazionale per gli operatori
1. Il portale nazionale per gli operatori, ove sia stato sviluppato, consente lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO.
2. Gli operatori economici e le altre persone utilizzano il portale nazionale destinato agli operatori, ove sia stato sviluppato, per scambiare informazioni con le autorità doganali degli Stati membri in merito alle domande e alle decisioni AEO.
3. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con il sistema AEO nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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