Art. 29

Sistema ITV nazionale

In vigore dal 1 giu 2023
Sistema ITV nazionale 1.   Il sistema ITV nazionale, ove sia stato sviluppato, è utilizzato dall’autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato per trattare, scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria allo scopo di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l’accettazione di una domanda o per l’adozione di una decisione. 2.   L’autorità doganale di uno Stato membro utilizza il proprio sistema ITV nazionale a fini di consultazione, trattamento, scambio e archiviazione delle informazioni in conformità all’, paragrafo 4, all’, all’, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, a meno che non utilizzi il sistema EBTI centrale a tali fini. 3.   Il sistema ITV nazionale interagisce con il portale nazionale per gli operatori e con il sistema EBTI centrale.
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Art. 29 Regolamento (UE) 2023/1070 — Sistema ITV nazionale | Portale Normativo