Art. 31

Utilizzo del sistema EORI

In vigore dal 1 giu 2023
Utilizzo del sistema EORI 1.   Il sistema EORI è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per i seguenti fini: a) ricevere i dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone, come indicato all’allegato 12-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 («dati EORI»), comunicati dagli Stati membri; b) archiviare a livello centrale i dati EORI relativi alla registrazione e all’identificazione degli operatori economici e di altre persone; c) mettere a disposizione degli Stati membri i dati EORI. 2.   Il sistema EORI consente alle autorità doganali degli Stati membri di accedere online ai dati EORI archiviati a livello centrale. 3.   Il sistema EORI interagisce con tutti gli altri sistemi elettronici in cui si utilizza il numero EORI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:1070:oj#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 31 Regolamento (UE) 2023/1070 — Utilizzo del sistema EORI | Portale Normativo