Art. 97

Promozione della convergenza nella classificazione delle cripto-attività

In vigore dal 31 mag 2023
Promozione della convergenza nella classificazione delle cripto-attività 1.   Entro il 30 dicembre 2024, le AEV emanano congiuntamente orientamenti in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, dell’ del regolamento (UE) n. 1094/2010 e dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010, per specificare il contenuto e la forma della spiegazione che accompagna il White Paper sulle cripto-attività di cui all’, paragrafo 4, e dei pareri legali sulla qualificazione dei token collegati ad attività di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e all’, paragrafo 2, lettera e). Gli orientamenti includono un modello per la spiegazione e il parere nonché un test standardizzato per la classificazione delle cripto-attività. 2.   Conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, all’ del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente, le AEV promuovono la discussione tra le autorità competenti sulla classificazione delle cripto-attività, compresa la classificazione delle cripto-attività escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell’, paragrafo 3. Le AEV identificano inoltre le fonti di potenziali divergenze negli approcci adottati dalle autorità competenti riguardo alla classificazione di tali cripto-attività e, nella misura del possibile, promuovono un approccio comune al riguardo. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine o dello Stato membro ospitante possono chiedere all’ESMA, all’EIOPA o all’ABE, a seconda dei casi, un parere sulla classificazione delle cripto-attività, comprese quelle escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell’, paragrafo 3. L’ESMA, l’EIOPA o l’ABE, se del caso, forniscono tale parere in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, dell’ del regolamento (UE) n. 1094/2010 e dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010, se del caso, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte delle autorità competenti. 4.   Le AEV redigono congiuntamente una relazione annuale sulla base delle informazioni contenute nel registro di cui all’ e dei risultati delle loro attività di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, che individua le difficoltà incontrate nella classificazione delle cripto-attività e le divergenze emerse negli approcci adottati dalle autorità competenti.
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Art. 97 Regolamento (UE) 2023/1114 — Promozione della convergenza nella classificazione delle cripto-attività | Portale Normativo