Art. 109
Registro dei White Paper sulle cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica e dei prestatori di servizi per le cripto-attività
In vigore dal 31 mag 2023
Registro dei White Paper sulle cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica e dei prestatori di servizi per le cripto-attività
1. L’ESMA istituisce un registro:
a)
dei White Paper sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica;
b)
degli emittenti di token collegati ad attività;
c)
degli emittenti di token di moneta elettronica; e
d)
dei prestatori di servizi per le cripto-attività.
Il registro dell’ESMA è messo a disposizione del pubblico sul suo sito web ed è aggiornato periodicamente. Per facilitare tale aggiornamento, le autorità competenti comunicano all’ESMA qualsiasi modifica che venga loro notificata relativa alle informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.
Le autorità competenti forniscono all’ESMA i dati necessari per la classificazione dei White Paper sulle cripto-attività nel registro, come indicato in conformità del paragrafo 8.
2. Per quanto riguarda i White Paper sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, il registro contiene i White Paper sulle cripto-attività e i White Paper sulle cripto-attività modificati. Le versioni obsolete dei White Paper sulle cripto-attività sono conservate in un archivio separato e chiaramente contrassegnate come versioni obsolete.
3. Per quanto riguarda gli emittenti di token collegati ad attività, il registro contiene le informazioni seguenti:
a)
il nome, la forma giuridica e l’identificativo della persona giuridica dell’emittente;
b)
la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il sito web dell’emittente;
c)
i White Paper sulle cripto-attività e i White Paper sulle cripto-attività modificati. Le versioni obsolete del White Paper sulle cripto-attività sono conservate in un archivio separato e chiaramente contrassegnate come versioni obsolete;
d)
l’elenco degli Stati membri ospitanti dove l’emittente richiedente intende offrire un token collegato ad attività al pubblico o intende richiedere l’ammissione alla negoziazione dei token collegati ad attività;
e)
la data d’inizio, o, se ancora ignota al momento della notifica da parte dell’autorità competente, la data d’inizio prevista, dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;
f)
qualsiasi altro servizio prestato dall’emittente non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al diritto dell’Unione o nazionale applicabile;
g)
la data dell’autorizzazione ad offrire al pubblico o richiedere l’ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività o dell’autorizzazione come ente creditizio e, se del caso, della revoca di una di tali autorizzazioni.
4. Per quanto riguarda gli emittenti di token di moneta elettronica, il registro contiene le informazioni seguenti:
a)
il nome, la forma giuridica e l’identificativo della persona giuridica dell’emittente;
b)
la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il sito web dell’emittente;
c)
i White Paper sulle cripto-attività e i White Paper sulle cripto-attività modificati. Le versioni obsolete del White Paper sulle cripto-attività sono conservate in un archivio separato e chiaramente contrassegnate come versioni obsolete;
d)
la data d’inizio, o, se ancora ignota al momento della notifica da parte dell’autorità competente, la data d’inizio prevista, dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;
e)
qualsiasi altro servizio prestato dall’emittente non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al diritto dell’Unione o nazionale applicabile;
f)
la data dell’autorizzazione come ente creditizio o come istituto di moneta elettronica e, se del caso, della revoca di tale autorizzazione.
5. Per quanto riguarda i prestatori di servizi per le cripto-attività, il registro contiene le informazioni seguenti:
a)
il nome, la forma giuridica e l’identificativo della persona giuridica del prestatore di servizi per le cripto-attività e, se del caso, delle succursali del prestatore di servizi per le cripto-attività;
b)
la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il sito web del prestatore di servizi per le cripto-attività e, se del caso, della piattaforma di negoziazione di cripto-attività gestita dal prestatore di servizi per le cripto-attività;
c)
il nome e indirizzo dell’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione e i suoi recapiti;
d)
l’elenco dei servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività presta;
e)
l’elenco degli Stati membri ospitanti nei quali il prestatore di servizi per le cripto-attività intende prestare servizi per le cripto-attività;
f)
la data d’inizio, o, se ancora ignota al momento della notifica da parte dell’autorità competente, la data d’inizio prevista, della prestazione di servizi per le cripto-attività;
g)
qualsiasi altro servizio prestato dal prestatore di servizi per le cripto-attività non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al diritto dell’Unione o nazionale applicabile;
h)
la data dell’autorizzazione e, se del caso, della revoca dell’autorizzazione.
6. Le autorità competenti notificano all’ESMA senza indugio le misure di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera b), c), f), l), m), n), o) o t), e i provvedimenti cautelari adottati a norma dell’ che incidono sulla prestazione di servizi per le cripto-attività o sull’emissione, sull’offerta al pubblico o sull’utilizzo di cripto-attività. L’ESMA inserisce tali informazioni nel registro.
7. Qualsiasi revoca dell’autorizzazione di un emittente di un token collegato ad attività, di un emittente di un token di moneta elettronica, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, e qualsiasi misura notificata conformemente al paragrafo 6 rimane pubblicata nel registro per cinque anni.
8. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dati necessari per la classificazione per tipo di cripto-attività dei White Paper sulle cripto-attività, compresi gli identificativi della persona giuridica, nel registro e per specificare le modalità pratiche per assicurare che tali dati siano leggibili meccanicamente.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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