Art. 99

Dovere di informazione

In vigore dal 31 mag 2023
Dovere di informazione Gli Stati membri notificano alla Commissione, all’ABE e all’ESMA le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in attuazione del presente titolo, incluse le eventuali norme di diritto penale pertinenti, entro il 30 giugno 2025. Gli Stati membri notificano alla Commissione, all’ABE e all’ESMA ogni successiva modifica senza indebito ritardo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1114:oj#art-99

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 99 Regolamento (UE) 2023/1114 — Dovere di informazione | Portale Normativo