Art. 16
Autorizzazione
In vigore dal 31 mag 2023
Autorizzazione
1. Una persona non presenta un’offerta al pubblico né chiede l’ammissione alla negoziazione all’interno dell’Unione, di un token collegato ad attività, a meno che tale persona sia l’emittente di tale token collegato ad attività ed:
a)
è una persona giuridica o un’impresa stabilita nell’Unione e ha ricevuto l’apposita autorizzazione dall’autorità competente del suo Stato membro d’origine conformemente all’; oppure
b)
è un ente creditizio conforme ai requisiti di cui all’.
Fatto salvo il primo comma, previo consenso scritto dell’emittente di un token collegato ad attività, altre persone possono offrire al pubblico un token collegato ad attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione. Tali persone rispettano gli .
Ai fini della lettera a) del primo comma, altre imprese possono emettere token collegati ad attività solo se la loro forma giuridica garantisce un livello di tutela degli interessi dei terzi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche e se sono soggette a una vigilanza prudenziale equivalente adeguata alla loro forma giuridica.
2. Il paragrafo 1 non si applica se:
a)
su un periodo di 12 mesi, calcolato alla fine di ciascun giorno di calendario, il valore medio del token collegato ad attività emessi da un emittente non supera mai i 5 000 000 EUR o l’importo equivalente in un’altra valuta ufficiale, e l’emittente non è collegato a una rete di altri emittenti esentati; oppure
b)
l’offerta al pubblico del token collegato ad attività è rivolta esclusivamente a investitori qualificati e il token collegato ad attività può essere detenuto solo da tali investitori qualificati.
Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, gli emittenti di token collegati ad attività redigono il White Paper sulle cripto-attività come previsto all’ e notificano tale White Paper e, su richiesta, eventuali comunicazioni di marketing all’autorità competente del loro Stato membro d’origine.
3. L’autorizzazione concessa dall’autorità competente a una persona di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), è valida per tutta l’Unione e consente all’emittente di un token collegato ad attività di offrire al pubblico, in tutta l’Unione, il token collegato ad attività per il quale è stato autorizzato o di chiederne l’ammissione alla negoziazione.
4. L’approvazione del White Paper sulle cripto-attività, concessa dall’autorità competente a norma dell’, paragrafo 1 o dell’, paragrafo 1, o del White Paper sulle cripto-attività modificato a norma dell’, è valida per tutta l’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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