Art. 71

Procedure di trattamento dei reclami

In vigore dal 31 mag 2023
Procedure di trattamento dei reclami 1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività istituiscono e mantengono procedure efficaci e trasparenti per il trattamento rapido, equo e coerente dei reclami ricevuti dai clienti e pubblicano le descrizioni di tali procedure. 2.   I clienti possono presentare reclami ai prestatori di servizi per le cripto-attività a titolo gratuito. 3.   I prestatori di servizi per le cripto-attività informano i clienti della possibilità di presentare un reclamo. I prestatori di servizi per le cripto-attività mettono a disposizione dei clienti un modello per la presentazione dei reclami e tengono una registrazione di tutti i reclami ricevuti e di tutte le misure adottate in risposta agli stessi. 4.   I prestatori di servizi per le cripto-attività esaminano tutti i reclami in modo tempestivo ed equo e comunicano l’esito di tale esame ai loro clienti entro un termine ragionevole. 5.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i requisiti, i modelli e le procedure per il trattamento dei reclami. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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Art. 71 Regolamento (UE) 2023/1114 — Procedure di trattamento dei reclami | Portale Normativo