Art. 73
Esternalizzazione
In vigore dal 31 mag 2023
Esternalizzazione
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che esternalizzano servizi o attività a terzi per lo svolgimento di funzioni operative adottano tutte le misure ragionevoli per evitare rischi operativi aggiuntivi. Essi restano pienamente responsabili dell’adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente titolo e garantiscono in ogni momento il rispetto delle condizioni seguenti:
a)
l’esternalizzazione non comporta la delega delle responsabilità dei prestatori di servizi per le cripto-attività;
b)
l’esternalizzazione non altera il rapporto tra i prestatori di servizi per le cripto-attività e i loro clienti, né gli obblighi dei prestatori di servizi per le cripto-attività nei confronti dei loro clienti;
c)
l’esternalizzazione non altera le condizioni per l’autorizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività;
d)
i terzi coinvolti nell’esternalizzazione cooperano con l’autorità competente dello Stato membro d’origine dei prestatori di servizi per le cripto-attività e l’esternalizzazione non impedisce l’esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità competenti, compreso l’accesso in loco per l’acquisizione di qualsiasi informazione pertinente necessaria per svolgere tali funzioni;
e)
i prestatori di servizi per le cripto-attività mantengono le competenze e le risorse necessarie per valutare la qualità dei servizi prestati, per vigilare efficacemente sui servizi esternalizzati e per gestire i rischi associati all’esternalizzazione su base continuativa;
f)
i prestatori di servizi per le cripto-attività hanno accesso diretto alle informazioni pertinenti dei servizi esternalizzati;
g)
i prestatori di servizi per le cripto-attività garantiscono che i terzi coinvolti nell’esternalizzazione rispettino le norme dell’Unione in materia di protezione dei dati.
Ai fini della lettera g) del primo comma, i prestatori di servizi per le cripto-attività sono responsabili di garantire che le norme in materia di protezione dei dati siano definite negli accordi scritti di cui al paragrafo 3.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività dispongono di una politica in materia di esternalizzazione che prevede anche piani di emergenza e strategie di uscita, tenendo conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività prestati.
3. I prestatori di servizi per le cripto-attività definiscono in un accordo scritto i propri diritti e obblighi e quelli dei terzi ai quali esternalizzano servizi o attività. Gli accordi di esternalizzazione conferiscono ai prestatori di servizi per le cripto-attività il diritto di porre termine a tali accordi.
4. Su richiesta, i prestatori di servizi per le cripto-attività e i terzi mettono a disposizione delle autorità competenti e delle altre autorità pertinenti tutte le informazioni necessarie per consentire a tali autorità di valutare la conformità delle attività esternalizzate ai requisiti di cui al presente titolo.
Storico versioni
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