Art. 72
Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse
In vigore dal 31 mag 2023
Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività attuano e mantengono politiche e procedure efficaci, tenendo conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività prestati, per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra:
a)
loro e
i)
i loro azionisti o soci;
ii)
qualsiasi persona connessa direttamente o indirettamente ai prestatori di servizi per le cripto-attività o ai loro azionisti o soci;
iii)
i membri del loro organo di amministrazione;
iv)
i loro dipendenti; o
v)
i loro clienti; o
b)
due o più clienti i cui interessi reciproci sono in conflitto.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività comunicano, in una posizione ben visibile del loro sito web, ai loro clienti effettivi e potenziali la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 e le misure adottate per attenuarli.
3. La comunicazione di cui al paragrafo 2 è effettuata in formato elettronico ed è sufficientemente dettagliata, tenendo conto della natura di ciascun cliente, al fine di consentire a ciascun cliente di prendere una decisione informata in merito al servizio per le cripto-attività nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.
4. I prestatori di servizi per le cripto-attività valutano e riesaminano almeno una volta all’anno la loro politica in materia di conflitti di interesse e adottano tutte le misure appropriate per rimediare a eventuali carenze in tal senso.
5. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:
a)
i requisiti per le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1, tenendo conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività prestati;
b)
i dettagli e la metodologia per il contenuto della comunicazione di cui al paragrafo 2.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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