Art. 69

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

In vigore dal 31 mag 2023
Informazioni da trasmettere alle autorità competenti I prestatori di servizi per le cripto-attività notificano senza indugio alla rispettiva autorità competente qualsiasi modifica apportata al loro organo di amministrazione prima che i nuovi membri esercitino attività e forniscono alla rispettiva autorità competente tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità all’.
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Art. 69 Regolamento (UE) 2023/1114 — Informazioni da trasmettere alle autorità competenti | Portale Normativo