Art. 69
Informazioni da trasmettere alle autorità competenti
In vigore dal 31 mag 2023
Informazioni da trasmettere alle autorità competenti
I prestatori di servizi per le cripto-attività notificano senza indugio alla rispettiva autorità competente qualsiasi modifica apportata al loro organo di amministrazione prima che i nuovi membri esercitino attività e forniscono alla rispettiva autorità competente tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità all’.
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