Art. 67

Requisiti prudenziali

In vigore dal 31 mag 2023
Requisiti prudenziali 1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività dispongono in ogni momento di tutele prudenziali pari almeno al più elevato degli elementi seguenti: a) l’importo dei requisiti patrimoniali minimi permanenti di cui all’allegato IV, in funzione del tipo dei servizi per le cripto-attività prestati; b) un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente, soggette a revisione annuale. 2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che non sono in attività da un anno a decorrere dalla data in cui hanno iniziato a prestare servizi utilizzano, per il calcolo di cui al paragrafo 1, lettera b), le spese fisse generali previste incluse nelle loro proiezioni per i primi 12 mesi di prestazione di servizi, quali trasmesse unitamente alla domanda di autorizzazione. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i prestatori di servizi per le cripto-attività calcolano le loro spese fisse generali dell’anno precedente utilizzando i dati risultanti dalla disciplina contabile applicabile, sottraendo gli elementi seguenti dalle spese totali dopo la distribuzione agli azionisti e ai soci dei profitti del bilancio annuale sottoposto alla più recente revisione o, qualora non disponibile, del bilancio annuale convalidato dall’autorità nazionale di vigilanza: a) bonus per il personale e altra remunerazione, nella misura in cui tali bonus e tale remunerazione dipendono da un profitto netto dei prestatori di servizi per le cripto-attività nell’anno in questione; b) quote di partecipazione ai profitti per dipendenti, amministratori e soci; c) altre forme di partecipazione ai profitti e altra remunerazione variabile, nella misura in cui sono pienamente discrezionali; d) spese non ricorrenti da attività non ordinarie. 4.   Le tutele prudenziali di cui al paragrafo 1 assumono una delle forme seguenti o una combinazione delle stesse: a) fondi propri, costituiti da elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la piena deduzione, a norma dell’ di tale regolamento, senza l’applicazione di soglie per l’esenzione a norma degli di tale regolamento; b) una polizza assicurativa che copra i territori dell’Unione in cui sono prestati servizi per le cripto-attività o una garanzia analoga. 5.   La polizza assicurativa di cui al paragrafo 4, lettera b), è resa pubblica sul sito web del prestatore di servizi per le cripto-attività e presenta almeno le caratteristiche seguenti: a) ha una durata iniziale non inferiore ad un anno; b) il termine di preavviso per la cancellazione è di almeno 90 giorni; c) è sottoscritta con un’impresa autorizzata a fornire un’assicurazione, conformemente al diritto dell’Unione o nazionale; d) è fornita da un soggetto terzo. 6.   La polizza assicurativa di cui al paragrafo 4, lettera b), comprende una copertura contro tutti i rischi seguenti: a) perdita di documenti; b) rilascio di dichiarazioni false o fuorvianti; c) atti, errori od omissioni che determinano la violazione: i) di obblighi legali e regolamentari; ii) dell’obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nei confronti dei clienti; iii) degli obblighi di riservatezza; d) omissione di stabilire, attuare e mantenere procedure appropriate per prevenire i conflitti di interesse; e) perdite dovute a interruzioni dell’operatività o a disfunzioni del sistema; f) ove applicabile al modello di business, negligenza grave nella tutela delle cripto-attività e dei fondi dei clienti; g) responsabilità dei prestatori di servizi per le cripto-attività nei confronti dei clienti a norma dell’, paragrafo 8.
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Art. 67 Regolamento (UE) 2023/1114 — Requisiti prudenziali | Portale Normativo