Art. 67
Requisiti prudenziali
In vigore dal 31 mag 2023
Requisiti prudenziali
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività dispongono in ogni momento di tutele prudenziali pari almeno al più elevato degli elementi seguenti:
a)
l’importo dei requisiti patrimoniali minimi permanenti di cui all’allegato IV, in funzione del tipo dei servizi per le cripto-attività prestati;
b)
un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente, soggette a revisione annuale.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che non sono in attività da un anno a decorrere dalla data in cui hanno iniziato a prestare servizi utilizzano, per il calcolo di cui al paragrafo 1, lettera b), le spese fisse generali previste incluse nelle loro proiezioni per i primi 12 mesi di prestazione di servizi, quali trasmesse unitamente alla domanda di autorizzazione.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i prestatori di servizi per le cripto-attività calcolano le loro spese fisse generali dell’anno precedente utilizzando i dati risultanti dalla disciplina contabile applicabile, sottraendo gli elementi seguenti dalle spese totali dopo la distribuzione agli azionisti e ai soci dei profitti del bilancio annuale sottoposto alla più recente revisione o, qualora non disponibile, del bilancio annuale convalidato dall’autorità nazionale di vigilanza:
a)
bonus per il personale e altra remunerazione, nella misura in cui tali bonus e tale remunerazione dipendono da un profitto netto dei prestatori di servizi per le cripto-attività nell’anno in questione;
b)
quote di partecipazione ai profitti per dipendenti, amministratori e soci;
c)
altre forme di partecipazione ai profitti e altra remunerazione variabile, nella misura in cui sono pienamente discrezionali;
d)
spese non ricorrenti da attività non ordinarie.
4. Le tutele prudenziali di cui al paragrafo 1 assumono una delle forme seguenti o una combinazione delle stesse:
a)
fondi propri, costituiti da elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la piena deduzione, a norma dell’ di tale regolamento, senza l’applicazione di soglie per l’esenzione a norma degli di tale regolamento;
b)
una polizza assicurativa che copra i territori dell’Unione in cui sono prestati servizi per le cripto-attività o una garanzia analoga.
5. La polizza assicurativa di cui al paragrafo 4, lettera b), è resa pubblica sul sito web del prestatore di servizi per le cripto-attività e presenta almeno le caratteristiche seguenti:
a)
ha una durata iniziale non inferiore ad un anno;
b)
il termine di preavviso per la cancellazione è di almeno 90 giorni;
c)
è sottoscritta con un’impresa autorizzata a fornire un’assicurazione, conformemente al diritto dell’Unione o nazionale;
d)
è fornita da un soggetto terzo.
6. La polizza assicurativa di cui al paragrafo 4, lettera b), comprende una copertura contro tutti i rischi seguenti:
a)
perdita di documenti;
b)
rilascio di dichiarazioni false o fuorvianti;
c)
atti, errori od omissioni che determinano la violazione:
i)
di obblighi legali e regolamentari;
ii)
dell’obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nei confronti dei clienti;
iii)
degli obblighi di riservatezza;
d)
omissione di stabilire, attuare e mantenere procedure appropriate per prevenire i conflitti di interesse;
e)
perdite dovute a interruzioni dell’operatività o a disfunzioni del sistema;
f)
ove applicabile al modello di business, negligenza grave nella tutela delle cripto-attività e dei fondi dei clienti;
g)
responsabilità dei prestatori di servizi per le cripto-attività nei confronti dei clienti a norma dell’, paragrafo 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:1114:oj#art-67