Art. 17

Trasferimenti di cripto-attività per i quali i dati informativi relativi al cedente o al cessionario mancano o sono incompleti

In vigore dal 31 mag 2023
Trasferimenti di cripto-attività per i quali i dati informativi relativi al cedente o al cessionario mancano o sono incompleti 1.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario applica procedure efficaci basate sul rischio, ivi comprese le procedure calibrate in funzione dei rischi di cui all’ della direttiva (UE) 2015/849, per stabilire se eseguire, rifiutare, restituire o sospendere un trasferimento di cripto-attività non accompagnato dai prescritti dati informativi completi relativi al cedente e al cessionario e le opportune misure da adottare. Ove il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario si renda conto che i dati informativi di cui all’, paragrafo 1 o 2, o all’ mancano o sono incompleti, tale prestatore di servizi per le cripto-attività, in funzione della valutazione del rischio e senza indebito ritardo: a) rifiuta il trasferimento o restituisce le cripto-attività trasferite versandole sul conto di cripto-attività del cedente; o b) richiede i prescritti dati informativi relativi al cedente e al cessionario prima di mettere le cripto-attività a disposizione del cessionario. 2.   Se un prestatore di servizi per le cripto-attività omette ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi relativi al cedente o al cessionario, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario: a) adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di procedere a un rifiuto, a una limitazione o a una cessazione conformemente alla lettera b) qualora i prescritti dati informativi non siano stati forniti; o b) rifiuta direttamente qualsiasi futuro trasferimento di cripto-attività in favore di quel prestatore di servizi per le cripto-attività o a partire da esso, ovvero limita o pone fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso. Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario riferisce detta mancanza e le misure adottate all’autorità responsabile competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
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