Art. 13
Valutazione e segnalazione
In vigore dal 31 mag 2023
Valutazione e segnalazione
Il prestatore intermediario di servizi di pagamento tiene conto della mancanza dei dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario quale elemento nel valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, sia sospetto e se debba essere segnalato alla FIU in conformità della direttiva (UE) 2015/849.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:1113:oj#art-13