Art. 13 · Valutazione e segnalazione

Art. 13

Valutazione e segnalazione

In vigore dal 31 mag 2023
Valutazione e segnalazione Il prestatore intermediario di servizi di pagamento tiene conto della mancanza dei dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario quale elemento nel valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, sia sospetto e se debba essere segnalato alla FIU in conformità della direttiva (UE) 2015/849.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1113:oj#art-13