Art. 14

Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività

In vigore dal 31 mag 2023
Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività 1.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente assicura che i trasferimenti di cripto-attività siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi al cedente: a) il nome del cedente; b) l’indirizzo nel registro distribuito del cedente, nei casi in cui un trasferimento di cripto-attività sia registrato in una rete che utilizza la DLT o una tecnologia simile, e il numero di conto di cripto-attività del cedente, qualora un tale conto esista e sia utilizzato per effettuare l’operazione; c) il numero di conto di cripto-attività del cedente, nei casi in cui un trasferimento di cripto-attività non sia registrato su una rete che utilizza la DLT o una tecnologia simile; d) l’indirizzo del cedente, comprensivo del nome del paese, il numero del suo documento personale ufficiale e il suo numero di identificazione come cliente o, in alternativa, la data e il luogo di nascita del cedente; e e) ferma restando l’esistenza del campo necessario nel formato di messaggio pertinente e purché fornito dal cedente al suo prestatore di servizi per le cripto-attività, l’attuale LEI o, in sua assenza, qualsiasi altro identificativo ufficiale equivalente disponibile del cedente. 2.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente assicura che i trasferimenti di cripto-attività siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi al cessionario: a) il nome del cessionario; b) l’indirizzo nel registro distribuito del cessionario, nei casi in cui un trasferimento di cripto-attività sia registrato in una rete che utilizza la DLT o una tecnologia simile, e il numero di conto di cripto-attività del cessionario, qualora tale conto esista e sia utilizzato per effettuare l’operazione; c) il numero di conto di cripto-attività del cessionario, nei casi in cui un trasferimento di cripto-attività non sia registrato su una rete che utilizza la DLT o una tecnologia simile; e d) ferma restando l’esistenza del campo necessario nel formato di messaggio pertinente e purché fornito dal cedente al suo prestatore di servizi per le cripto-attività, l’attuale LEI o, in sua assenza, qualsiasi altro identificativo ufficiale equivalente disponibile del cessionario. 3.   In deroga al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera c), qualora i trasferimenti di cripto-attività non siano registrati su una rete che utilizza la DLT o una tecnologia simile e non siano effettuati in favore di un conto di cripto-attività o a partire da esso, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente assicura che i trasferimenti di cripto-attività siano accompagnati da un codice unico di identificazione dell’operazione. 4.   I dati informativi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentati anticipatamente, simultaneamente o in concomitanza con il trasferimento di cripto-attività, in modo sicuro e conformemente al regolamento (UE) 2016/679. Non è necessario che i dati informativi di cui ai paragrafi 1 e 2 siano direttamente allegati al trasferimento di cripto-attività o vi siano inclusi. 5.   In caso di trasferimento di cripto-attività effettuato a un indirizzo auto-ospitato, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente ottiene e conserva i dati informativi di cui ai paragrafi 1 e 2 e assicura che i trasferimenti di cripto-attività possano essere identificati individualmente. Fatte salve le misure specifiche di attenuazione dei rischi adottate a norma dell’articolo 19 ter della direttiva (UE) 2015/849, nel caso di un trasferimento di importo superiore a 1 000 EUR verso un indirizzo auto-ospitato, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente adotta misure adeguate per valutare se tale indirizzo sia di proprietà del cedente o da questi controllato. 6.   Prima di trasferire le cripto-attività, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente verifica l’accuratezza dei dati informativi di cui al paragrafo 1, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. 7.   Si considera che la verifica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sia stata effettuata quando ricorre una delle condizioni seguenti: a) l’identità del cedente è stata verificata conformemente all’ della direttiva (UE) 2015/849 e i dati informativi risultanti dalla verifica sono conservati conformemente all’ di tale direttiva; b) al cedente si applica l’, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849. 8.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente non autorizza l’avvio di trasferimenti di cripto-attività né li esegue prima di aver assicurato il pieno rispetto del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1113:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo