Art. 14
Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività
In vigore dal 31 mag 2023
Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività
1. Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente assicura che i trasferimenti di cripto-attività siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi al cedente:
a)
il nome del cedente;
b)
l’indirizzo nel registro distribuito del cedente, nei casi in cui un trasferimento di cripto-attività sia registrato in una rete che utilizza la DLT o una tecnologia simile, e il numero di conto di cripto-attività del cedente, qualora un tale conto esista e sia utilizzato per effettuare l’operazione;
c)
il numero di conto di cripto-attività del cedente, nei casi in cui un trasferimento di cripto-attività non sia registrato su una rete che utilizza la DLT o una tecnologia simile;
d)
l’indirizzo del cedente, comprensivo del nome del paese, il numero del suo documento personale ufficiale e il suo numero di identificazione come cliente o, in alternativa, la data e il luogo di nascita del cedente; e
e)
ferma restando l’esistenza del campo necessario nel formato di messaggio pertinente e purché fornito dal cedente al suo prestatore di servizi per le cripto-attività, l’attuale LEI o, in sua assenza, qualsiasi altro identificativo ufficiale equivalente disponibile del cedente.
2. Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente assicura che i trasferimenti di cripto-attività siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi al cessionario:
a)
il nome del cessionario;
b)
l’indirizzo nel registro distribuito del cessionario, nei casi in cui un trasferimento di cripto-attività sia registrato in una rete che utilizza la DLT o una tecnologia simile, e il numero di conto di cripto-attività del cessionario, qualora tale conto esista e sia utilizzato per effettuare l’operazione;
c)
il numero di conto di cripto-attività del cessionario, nei casi in cui un trasferimento di cripto-attività non sia registrato su una rete che utilizza la DLT o una tecnologia simile; e
d)
ferma restando l’esistenza del campo necessario nel formato di messaggio pertinente e purché fornito dal cedente al suo prestatore di servizi per le cripto-attività, l’attuale LEI o, in sua assenza, qualsiasi altro identificativo ufficiale equivalente disponibile del cessionario.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera c), qualora i trasferimenti di cripto-attività non siano registrati su una rete che utilizza la DLT o una tecnologia simile e non siano effettuati in favore di un conto di cripto-attività o a partire da esso, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente assicura che i trasferimenti di cripto-attività siano accompagnati da un codice unico di identificazione dell’operazione.
4. I dati informativi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentati anticipatamente, simultaneamente o in concomitanza con il trasferimento di cripto-attività, in modo sicuro e conformemente al regolamento (UE) 2016/679.
Non è necessario che i dati informativi di cui ai paragrafi 1 e 2 siano direttamente allegati al trasferimento di cripto-attività o vi siano inclusi.
5. In caso di trasferimento di cripto-attività effettuato a un indirizzo auto-ospitato, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente ottiene e conserva i dati informativi di cui ai paragrafi 1 e 2 e assicura che i trasferimenti di cripto-attività possano essere identificati individualmente.
Fatte salve le misure specifiche di attenuazione dei rischi adottate a norma dell’articolo 19 ter della direttiva (UE) 2015/849, nel caso di un trasferimento di importo superiore a 1 000 EUR verso un indirizzo auto-ospitato, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente adotta misure adeguate per valutare se tale indirizzo sia di proprietà del cedente o da questi controllato.
6. Prima di trasferire le cripto-attività, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente verifica l’accuratezza dei dati informativi di cui al paragrafo 1, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
7. Si considera che la verifica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sia stata effettuata quando ricorre una delle condizioni seguenti:
a)
l’identità del cedente è stata verificata conformemente all’ della direttiva (UE) 2015/849 e i dati informativi risultanti dalla verifica sono conservati conformemente all’ di tale direttiva;
b)
al cedente si applica l’, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849.
8. Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente non autorizza l’avvio di trasferimenti di cripto-attività né li esegue prima di aver assicurato il pieno rispetto del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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