Art. 6
Valutazione del rischio reputazionale che incide sulla liquidità
In vigore dal 17 mag 2023
Valutazione del rischio reputazionale che incide sulla liquidità
Le autorità competenti valutano in che modo uno qualsiasi degli eventi seguenti connessi a una perdita di reputazione possono incidere sul rischio di liquidità dell’impresa di investimento:
a)
l’accesso dell’impresa di investimento al mercato è ridotto;
b)
le fonti di finanziamento dell’impresa di investimento sono ridotte dalle controparti;
c)
le controparti di mercato riducono le proprie esposizioni nei confronti dell’impresa di investimento nelle operazioni fuori borsa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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