Art. 4

Valutazione degli eventi esterni che incidono sulla liquidità

In vigore dal 17 mag 2023
Valutazione degli eventi esterni che incidono sulla liquidità 1.   Le autorità competenti valutano se il livello di liquidità di un’impresa di investimento le consentirebbe di continuare a soddisfare il suo requisito in materia di liquidità in condizioni macroeconomiche, microeconomiche e geopolitiche avverse, tenendo conto di tutti gli elementi seguenti: a) perdita parziale o totale della capacità di finanziamento non garantito, comprese le linee di liquidità o di credito ricevute irrevocabili o revocabili; b) perdita parziale o totale del finanziamento a breve termine garantito; c) potenziale obbligazione di riacquistare debito o di onorare obbligazioni extracontrattuali. 2.   Nel valutare gli eventi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti tengono conto degli eventi connessi al mercato, degli stress specifici relativi alla situazione degli emittenti delle attività dell’impresa di investimento o alla situazione dei fornitori di finanziamento dell’impresa di investimento, nonché di una combinazione di tali eventi. 3.   Se l’impresa di investimento appartiene a un gruppo, le autorità competenti stabiliscono in che modo le condizioni avverse di cui ai paragrafi 1 e 2 possono incidere sulla situazione di liquidità del gruppo nel suo complesso e le conclusioni della valutazione effettuata ai sensi dell’.
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