Art. 8

Valutazione della struttura del gruppo in relazione al rischio di liquidità

In vigore dal 17 mag 2023
Valutazione della struttura del gruppo in relazione al rischio di liquidità 1.   Se un’impresa di investimento appartiene a un gruppo, le autorità competenti valutano il rischio rappresentato da un’eccessiva concentrazione di risorse di liquidità tra le entità del gruppo. 2.   Le autorità competenti valutano se esistono meccanismi che richiedano all’impresa di investimento di trasferire parte o la totalità delle proprie risorse di liquidità all’impresa madre o a qualsiasi altra entità del gruppo. 3.   Le autorità competenti valutano i meccanismi utilizzati all’interno del gruppo per fornire all’impresa di investimento l’accesso alla liquidità del mercato o dei finanziamenti o per attenuare il rischio di liquidità dell’impresa di investimento e, in particolare, l’efficacia di tali meccanismi, verificando che si tratti o meno di accordi formali prestabiliti.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2023/1651 — Valutazione della struttura del gruppo in relazione al rischio di liquidità | Portale Normativo