Art. 7
Valutazione della solidità della gestione e dei controlli del rischio di liquidità
In vigore dal 17 mag 2023
Valutazione della solidità della gestione e dei controlli del rischio di liquidità
Le autorità competenti valutano se l’impresa di investimento dispone di una gestione e di controlli robusti e solidi delle proprie risorse di liquidità, come stabilito agli articoli 24 e 26 della direttiva (UE) 2019/2034, prendendo in considerazione le strategie, le politiche, i processi e i sistemi in atto per mantenere livelli adeguati di risorse liquide, compresi tutti gli elementi seguenti:
a)
i sistemi di misurazione, gestione e segnalazione del rischio di liquidità e il quadro di governance dell’impresa di investimento, compresa l’adeguatezza della sua funzione di gestione del rischio;
b)
eventuali azioni di attenuazione, tra cui la riduzione delle attività dell’impresa di investimento che richiedono ingenti deflussi di cassa, l’assetto delle sue linee di credito, il suo aumento di capitale in contante e il suo uso delle attività come garanzia reale nelle operazioni di pronti contro termine;
c)
la robustezza del piano di risanamento dell’impresa di investimento, qualora si applichi l’obbligo di preparare e tenere aggiornato un piano di risanamento a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
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