Art. 14

Dotazione finanziaria massima

In vigore dal 10 mag 2023
Dotazione finanziaria massima 1.   La dotazione finanziaria massima è calcolata per ciascuno Stato membro conformemente all’ e agli allegati I e II. 2.   Ciascuno Stato membro può presentare una richiesta fino alla sua dotazione finanziaria massima per l’attuazione del suo piano.
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