Art. 14
Dotazione finanziaria massima
In vigore dal 10 mag 2023
Dotazione finanziaria massima
1. La dotazione finanziaria massima è calcolata per ciascuno Stato membro conformemente all’ e agli allegati I e II.
2. Ciascuno Stato membro può presentare una richiesta fino alla sua dotazione finanziaria massima per l’attuazione del suo piano.
Storico versioni
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