Art. 10

Risorse del Fondo

In vigore dal 10 mag 2023
Risorse del Fondo 1.   Un importo massimo di 65 000 000 000 EUR a prezzi correnti per il periodo dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2032 è messo a disposizione, conformemente agli articoli 10 bis, paragrafo 8 ter, 30 quinquies, paragrafo 3, e 30 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, per l’attuazione del Fondo. Tale importo costituisce entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, fatto salvo l’articolo 30 quinquies, paragrafo 4, sesto comma, della direttiva 2003/87/CE. Gli importi annuali assegnati al Fondo, nei limiti dell’importo massimo di cui al primo comma del presente paragrafo, non superano gli importi di cui all’articolo 30 quinquies, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 2003/87/CE. Qualora il sistema di scambio di quote di emissioni istituito a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE sia rinviato al 2028 a norma dell’articolo 30 duodecies di tale direttiva, l’importo massimo da mettere a disposizione del Fondo è pari a 54 600 000 000 EUR e gli importi annuali assegnati al Fondo non superano i rispettivi importi di cui all’articolo 30 quinquies, paragrafo 4, quinto comma, della direttiva 2003/87/CE. 2.   In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e fatto salvo l’ del presente regolamento, gli stanziamenti di impegno a copertura dell’importo massimo pertinente di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono resi disponibili automaticamente all’inizio di ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal 1o gennaio 2026, fino agli importi annuali pertinenti applicabili di cui al paragrafo 1, secondo e terzo comma. 3.   Gli importi di cui al paragrafo 1 possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del Fondo e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, consultazione dei portatori di interessi, azioni di informazione e comunicazione, comprese azioni di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell’Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del Fondo. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l’attuazione delle azioni ammissibili.
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Risorse del Fondo (Art. 10 Regolamento (UE) 2023/955) — Testo vigente | Portale Normativo