Art. 13
Addizionalità e finanziamento complementare
In vigore dal 10 mag 2023
Addizionalità e finanziamento complementare
1. Il sostegno a titolo del Fondo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri fondi, programmi e strumenti dell’Unione. Misure e investimenti sostenuti a titolo del Fondo possono ricevere sostegno da altri fondi, programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.
2. Il sostegno del Fondo, compreso il sostegno diretto temporaneo al reddito di cui all’, paragrafo 3, si aggiunge alle spese di bilancio correnti a livello nazionale senza sostituirle.
3. Per l’assistenza tecnica agli Stati membri, i costi amministrativi direttamente connessi all’attuazione del piano non sono considerati spese di bilancio correnti a livello nazionale.
Storico versioni
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