Art. 10

Rispetto dei termini

In vigore dal 20 apr 2023
Rispetto dei termini 1.   I termini di cui all', paragrafo 4, quarto comma, all', paragrafo 4, all', paragrafi 1 e 3, e all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono rispettati se la Commissione ha adottato la decisione di cui trattasi prima della scadenza di detti termini. 2.   I termini di cui all', paragrafo 4, secondo comma, all', paragrafo 5, all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, secondo comma, e all', paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono rispettati dallo Stato membro interessato se questo informa la Commissione per iscritto o presenta o allega una richiesta, secondo il caso, prima della scadenza di detti termini. 3.   Il termine di cui all', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 139/2004 è rispettato se l'autorità competente dello Stato membro interessato informa le imprese interessate con le modalità ivi precisate prima della scadenza di detto termine.
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