Art. 11
Soggetti che hanno diritto di essere sentiti
In vigore dal 20 apr 2023
Soggetti che hanno diritto di essere sentiti
Ai fini del diritto di essere sentiti a norma dell' del regolamento (CE) n. 139/2004, occorre distinguere tra:
a)
parti notificanti, ossia le persone o le imprese che eseguono la notifica a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004;
b)
altre parti interessate, ossia le parti della concentrazione proposta diverse dalle parti notificanti, come il venditore e l'impresa oggetto della concentrazione;
c)
terzi, ossia le persone fisiche o giuridiche, tra cui clienti, fornitori e concorrenti, che dimostrino di avere sufficiente interesse ai sensi dell', paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 139/2004, ovvero in particolare:
i)
membri di organi di amministrazione o di direzione delle imprese interessate o rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle medesime;
ii)
associazioni di consumatori, se la concentrazione proposta riguarda prodotti o servizi destinati ai consumatori finali;
d)
parti nei confronti delle quali la Commissione intende adottare una decisione a norma degli o 15 del regolamento (CE) n. 139/2004.
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