Art. 11

Soggetti che hanno diritto di essere sentiti

In vigore dal 20 apr 2023
Soggetti che hanno diritto di essere sentiti Ai fini del diritto di essere sentiti a norma dell' del regolamento (CE) n. 139/2004, occorre distinguere tra: a) parti notificanti, ossia le persone o le imprese che eseguono la notifica a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004; b) altre parti interessate, ossia le parti della concentrazione proposta diverse dalle parti notificanti, come il venditore e l'impresa oggetto della concentrazione; c) terzi, ossia le persone fisiche o giuridiche, tra cui clienti, fornitori e concorrenti, che dimostrino di avere sufficiente interesse ai sensi dell', paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 139/2004, ovvero in particolare: i) membri di organi di amministrazione o di direzione delle imprese interessate o rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle medesime; ii) associazioni di consumatori, se la concentrazione proposta riguarda prodotti o servizi destinati ai consumatori finali; d) parti nei confronti delle quali la Commissione intende adottare una decisione a norma degli o 15 del regolamento (CE) n. 139/2004.
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