Art. 11 · Soggetti che hanno diritto di essere sentiti

Art. 11

Soggetti che hanno diritto di essere sentiti

In vigore dal 20 apr 2023
Soggetti che hanno diritto di essere sentiti Ai fini del diritto di essere sentiti a norma dell' del regolamento (CE) n. 139/2004, occorre distinguere tra: a) parti notificanti, ossia le persone o le imprese che eseguono la notifica a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004; b) altre parti interessate, ossia le parti della concentrazione proposta diverse dalle parti notificanti, come il venditore e l'impresa oggetto della concentrazione; c) terzi, ossia le persone fisiche o giuridiche, tra cui clienti, fornitori e concorrenti, che dimostrino di avere sufficiente interesse ai sensi dell', paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 139/2004, ovvero in particolare: i) membri di organi di amministrazione o di direzione delle imprese interessate o rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle medesime; ii) associazioni di consumatori, se la concentrazione proposta riguarda prodotti o servizi destinati ai consumatori finali; d) parti nei confronti delle quali la Commissione intende adottare una decisione a norma degli o 15 del regolamento (CE) n. 139/2004.
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