Art. 10
Rispetto dei termini
In vigore dal 20 apr 2023
Rispetto dei termini
1. I termini di cui all', paragrafo 4, quarto comma, all', paragrafo 4, all', paragrafi 1 e 3, e all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono rispettati se la Commissione ha adottato la decisione di cui trattasi prima della scadenza di detti termini.
2. I termini di cui all', paragrafo 4, secondo comma, all', paragrafo 5, all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, secondo comma, e all', paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono rispettati dallo Stato membro interessato se questo informa la Commissione per iscritto o presenta o allega una richiesta, secondo il caso, prima della scadenza di detti termini.
3. Il termine di cui all', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 139/2004 è rispettato se l'autorità competente dello Stato membro interessato informa le imprese interessate con le modalità ivi precisate prima della scadenza di detto termine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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