Art. 9
Sospensione dei termini
In vigore dal 20 apr 2023
Sospensione dei termini
1. I termini di cui all', paragrafo 4, e all', paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono sospesi quando la Commissione deve prendere una decisione a norma dell', paragrafo 3, o dell', paragrafo 4, dello stesso regolamento, per uno dei motivi seguenti:
a)
le informazioni richieste dalla Commissione a norma dell', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 a una delle parti notificanti o a qualsiasi altra parte interessata ai sensi dell' del presente regolamento, non sono fornite o sono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione;
b)
le informazioni richieste dalla Commissione a terzi, a norma dell', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 non sono fornite o sono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione a causa di circostanze imputabili a una delle parti notificanti o a qualsiasi altra parte interessata ai sensi dell' del presente regolamento;
c)
una delle parti notificanti o qualsiasi altra parte interessata ai sensi dell' del presente regolamento, rifiuta di sottoporsi a un'ispezione ritenuta necessaria dalla Commissione a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 oppure rifiuta nel corso di una tale ispezione di cooperare conformemente all', paragrafo 2, di detto regolamento;
d)
le parti notificanti hanno omesso di comunicare alla Commissione cambiamenti sostanziali dei fatti oggetto della notifica o nuove informazioni del tipo descritto all', paragrafo 3, del presente regolamento.
2. I termini di cui all', paragrafo 4, e all', paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono sospesi quando la Commissione deve prendere una decisione a norma dell', paragrafo 3, dello stesso regolamento, senza inviare prima una semplice domanda di informazioni, a causa di circostanze imputabili a una delle imprese interessate dalla concentrazione.
3. I termini di cui all', paragrafo 4, e all', paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono sospesi:
a)
nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine fissato nella semplice domanda di informazioni e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti che, alla luce dei risultati dell'indagine in corso o degli sviluppi del mercato, le informazioni richieste non sono più necessarie;
b)
nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), per il periodo intercorrente fra il fallito tentativo di procedere a un'ispezione e la conclusione dell'ispezione ordinata mediante decisione o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti che, alla luce dei risultati dell'indagine in corso o degli sviluppi del mercato, le informazioni richieste non sono più necessarie;
c)
nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), per il periodo intercorrente tra il verificarsi del cambiamento dei fatti di cui trattasi e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni richieste;
d)
nei casi di cui al paragrafo 2, per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine fissato nella decisione e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti che, alla luce dei risultati dell'indagine in corso o degli sviluppi del mercato, le informazioni richieste non sono più necessarie.
4. La sospensione della decorrenza del termine inizia il giorno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che causa la sospensione e cessa allo scadere del giorno in cui è venuta meno la causa della sospensione. Se tale giorno non è un giorno lavorativo, la sospensione del termine cessa allo scadere del giorno lavorativo successivo.
5. La Commissione tratta, entro un termine ragionevole, tutti i dati ricevuti nel quadro dell'indagine che le consentano di ritenere che le informazioni richieste o l'ispezione ordinata non siano più necessarie ai sensi del paragrafo 3, lettere a), b) e d).
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