Art. 4

Requisiti relativi alle fonti esterne per stimare le perdite in caso di default

In vigore dal 20 apr 2023
Requisiti relativi alle fonti esterne per stimare le perdite in caso di default 1.   Quando utilizzano fonti esterne per stimare le perdite in caso di default in conformità dell’articolo 325 novosexagies, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti, a norma degli articoli 325 tersexagies, paragrafo 2, e 325 novosexagies, paragrafo 7, di tale regolamento, convalidano periodicamente le stime delle perdite in caso di default da utilizzare nel modello interno di rischio di default. 2.   Gli enti che utilizzano più di una fonte esterna stabiliscono una gerarchia di tali fonti esterne.
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