Art. 3

Requisiti relativi alla metodologia interna per stimare le perdite in caso di default

In vigore dal 20 apr 2023
Requisiti relativi alla metodologia interna per stimare le perdite in caso di default 1.   La metodologia interna, o parte di essa, utilizzata dall’ente per stimare le perdite in caso di default a norma dell’articolo 325 novosexagies, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfa gli stessi requisiti che si applicano alle metodologie utilizzate dagli enti che sono stati autorizzati a stimare le perdite in caso di default in conformità della parte tre, titolo II, capo 3, del medesimo regolamento. 2.   In deroga al paragrafo 1, la metodologia interna, o parte di essa, utilizzata dall’ente per stimare le perdite in caso di default soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3 o 4, a seconda dei casi, se, in relazione a una determinata posizione, sono soddisfatte su base trimestrale tutte le condizioni seguenti: a) non sono già disponibili fonti esterne che soddisfino i requisiti di cui all’ per stimare le perdite in caso di default per tale posizione; b) l’utilizzo di una metodologia interna, o di una parte di essa, che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 è: i) non fattibile a causa della mancanza di dati di input per tale posizione; oppure ii) sproporzionato rispetto alla significatività o al periodo di detenzione di tale posizione, sulla base della strategia di negoziazione adottata per la posizione; c) il valore di «m», calcolato secondo la formula di cui al paragrafo 5, è come segue: i) o inferiore o uguale al 10 %; ii) o superiore al 10 % e l’ente indaga sulla disponibilità di fonti esterne aggiuntive che soddisfano i requisiti di cui all’ e utilizza tali fonti per ridurre il valore di «m» a un valore inferiore o uguale al 10 %. 3.   Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, la metodologia interna dell’ente, o parte di essa, assegna alla posizione una stima della perdita in caso di default pari o superiore ai valori seguenti: a) 75 % per le posizioni di debito subordinato; b) 45 % per le posizioni di debito senior non garantito; c) 11,25 % per le posizioni in obbligazioni garantite; d) 25 % per tutte le altre posizioni. 4.   In deroga al paragrafo 3, se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte e i requisiti di fondi propri per il rischio di default diminuiscono all’aumentare del valore della perdita in caso di default assegnata a una determinata posizione, la metodologia interna dell’ente, o una parte di essa, assegna a tale posizione una stima della perdita in caso di default uguale o inferiore ai valori stabiliti al paragrafo 3. 5.   Ai fini del paragrafo 2, lettera c), gli enti calcolano il valore di «m» secondo la formula di cui all’, paragrafo 5, dove il termine DRC (altre metodologie e fonti esterne) rappresenta i requisiti di fondi propri calcolati a norma dell’articolo 325 septsexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 riferiti esclusivamente alle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all’articolo 325 quinsexagies del medesimo regolamento per le quali non sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2023/1578 — Requisiti relativi alla metodologia interna per stimare le perdite in caso di default | Portale Normativo