Art. 5

Documentazione

In vigore dal 20 apr 2023
Documentazione 1.   Gli enti la cui metodologia interna, o parte di essa, soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 2, o all’, paragrafo 2, documentano, in relazione a tutti gli emittenti e le posizioni contemplati da tali articoli: a) che non sono disponibili fonti esterne che soddisfino i requisiti di cui all’ o all’, a seconda dei casi, per stimare rispettivamente le probabilità di default per gli emittenti e le perdite in caso di default per le posizioni; b) che l’utilizzo di una metodologia interna che soddisfi rispettivamente i requisiti di cui all’, paragrafo 1, per stimare le probabilità di default per tali emittenti o i requisiti di cui all’, paragrafo 1, per stimare le perdite in caso di default per tali posizioni non sarebbe fattibile a causa della mancanza di dati di input o sarebbe sproporzionato rispetto alla significatività o al periodo di detenzione in linea con la strategia di negoziazione adottata per tali emittenti o posizioni; c) i valori di «m», calcolati secondo le formule di cui all’, paragrafo 5, e all’, paragrafo 5. 2.   Gli enti tengono un inventario aggiornato delle fonti di dati esterne utilizzate ai fini degli , che contiene tutti gli elementi seguenti: a) una descrizione delle metodologie utilizzate per ottenere stime delle probabilità di default da fonti esterne in conformità dell’, paragrafi 1 e 2; b) la documentazione e le motivazioni di fondo laddove l’ente abbia individuato termini, informazioni o ipotesi diversi nella contabilizzazione delle perdite attese su crediti e nelle stime delle probabilità di default da fonti esterne per le esposizioni nell’ambito del modello interno di rischio di default al fine di assicurare una sana gestione del rischio di credito, come approvata dall’alta dirigenza; c) una descrizione delle metodologie utilizzate per ottenere stime delle perdite in caso di default da fonti esterne in conformità dell’, paragrafo 1; d) i risultati della convalida effettuata in conformità dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1; e) la gerarchia delle fonti esterne utilizzate, in conformità dell’, paragrafo 3, e dell’, paragrafo 2. Ai fini della lettera a), se le stime delle probabilità di default differiscono da quelle utilizzate nelle metodologie interne di gestione del rischio dell’ente e tali differenze non sono dovute ai requisiti di cui all’articolo 325 novosexagies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, tali differenze sono incluse nella descrizione delle metodologie. Ai fini della lettera c), se le stime delle perdite in caso di default differiscono da quelle utilizzate nelle metodologie interne di gestione del rischio dell’ente e tali differenze non sono dovute ai requisiti di cui all’articolo 325 novosexagies, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, tali differenze sono incluse nella descrizione delle metodologie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:1578:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo