Art. 2
Requisiti relativi alle fonti esterne per stimare le probabilità di default
In vigore dal 20 apr 2023
Requisiti relativi alle fonti esterne per stimare le probabilità di default
1. Quando utilizzano fonti esterne per stimare le probabilità di default in conformità dell’articolo 325 novosexagies, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti, a norma degli articoli 325 tersexagies, paragrafo 2, e 325 novosexagies, paragrafo 7, di tale regolamento, convalidano periodicamente le stime delle probabilità di default da utilizzare nel modello interno di rischio di default.
2. Gli enti ottengono le stime delle probabilità di default da fonti esterne utilizzando una metodologia concettualmente solida che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 4.
3. Gli enti che utilizzano più di una fonte esterna stabiliscono una gerarchia di tali fonti esterne.
4. Prima di applicare la soglia minima di cui all’articolo 325 novosexagies, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti assicurano che la metodologia di cui al paragrafo 2 del presente articolo soddisfi tutti i requisiti seguenti:
a)
la metodologia, basata sulla scala di classi di debitori utilizzata, la quale potrebbe anche essere una scala continua, fornisce stime delle probabilità di default corrispondenti all’orizzonte temporale applicabile di cui all’articolo 325 novosexagies, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
i)
le stime delle probabilità di default sono considerate accurate per tutte le classi di debitori a seguito di un’analisi della presumibile gamma di errori di stima;
ii)
le stime delle probabilità di default sono coerenti tra classi di debitori;
iii)
le stime delle probabilità di default forniscono un’appropriata differenziazione del rischio e aumentano rigorosamente al diminuire dell’affidabilità creditizia del debitore;
iv)
i valori delle stime delle probabilità di default non sono fissati a zero per una classe di debitori unicamente sulla base del fatto che in passato non sono stati osservati default per tale classe di debitori;
b)
se le stime delle probabilità di default della metodologia non sono ricavate in combinazione con i prezzi correnti di mercato, gli enti analizzano le differenze osservate tra tali stime e le stime ricavate in combinazione con i prezzi correnti di mercato di cui all’articolo 325 novosexagies, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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