Art. 46

Condizioni speciali per la designazione di stabilimenti per il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III

In vigore dal 16 mar 2023
Condizioni speciali per la designazione di stabilimenti per il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III L'autorità competente dello Stato membro interessato designa stabilimenti per il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio delle carni fresche e dei prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti al di fuori di zone soggette a restrizioni II e III e da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III sono effettuati separatamente dalle carni fresche e dai prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III che non soddisfano le pertinenti condizioni che seguono: i) le condizioni generali supplementari di cui agli ; e ii) le condizioni specifiche di cui agli ; b) l'operatore dello stabilimento dispone di procedure o istruzioni documentate approvate dall'autorità competente dello Stato membro interessato per garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a).
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