Art. 41

Condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato

In vigore dal 16 mar 2023
Condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato 1.   In deroga ai divieti di cui all', paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato, purché: a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all', paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano ottenuti da suini detenuti in stabilimenti che soddisfano le condizioni generali supplementari di cui all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché all'; c) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati prodotti in stabilimenti designati conformemente all', paragrafo 1. 2.   In deroga ai divieti di cui all', paragrafo 1, se non sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato, purché: a) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati prodotti in stabilimenti designati conformemente all', paragrafo 1; b) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli: i) nel caso delle sole carni fresche, siano marcate e spostate conformemente alle condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di partite di carni fresche ottenute da animali detenuti delle specie elencate da determinati stabilimenti di cui all', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 verso uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposte a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del medesimo regolamento; oppure ii) siano stati marcati a norma dell'; e iii) siano destinati unicamente ai movimenti all'interno dello stesso Stato membro interessato.
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