Art. 44

Designazione speciale di macelli e laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi, stabilimenti di trasformazione delle carni e centri di lavorazione della selvaggina

In vigore dal 16 mar 2023
Designazione speciale di macelli e laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi, stabilimenti di trasformazione delle carni e centri di lavorazione della selvaggina 1.   L'autorità competente dello Stato membro interessato, a seguito di una domanda presentata da un operatore del settore alimentare, designa stabilimenti per: a) la macellazione immediata di suini detenuti provenienti dalle zone soggette a restrizioni II e III: i) all'interno di tali zone soggette a restrizioni II e III, come previsto agli ; ii) al di fuori di tali zone soggette a restrizioni II e III, come previsto agli ; b) il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II o III di cui agli ; c) la preparazione di carni di selvaggina di cui all'allegato I, parte 1, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004 e la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne di suini selvatici ottenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III come previsto agli del presente regolamento; d) la preparazione di carni di selvaggina di cui all'allegato I, parte 1, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004 e la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne di suini selvatici, se tali stabilimenti sono situati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III come previsto agli del presente regolamento. 2.   L'autorità competente può decidere che la designazione di cui al paragrafo 1 non è richiesta per gli stabilimenti che trasformano, sezionano e immagazzinano carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II o III e da suini selvatici ottenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III, e per gli stabilimenti di cui al paragrafo 1, lettera d), purché: a) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, di origine suina siano marcati con un bollo sanitario speciale o, se del caso, con un marchio di identificazione di cui all' in tali stabilimenti; b) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, di origine suina provenienti da tali stabilimenti siano destinati unicamente allo stesso Stato membro interessato; c) i sottoprodotti di origine suina provenienti da tali stabilimenti siano trattati o smaltiti unicamente all'interno dello stesso Stato membro conformemente all'. 3.   L'autorità competente dello Stato membro interessato: a) fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri un link al sito web dell'autorità competente contenente un elenco degli stabilimenti designati e delle loro attività di cui al paragrafo 1; b) mantiene aggiornato l'elenco di cui alla lettera a).
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Designazione speciale di macelli e laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi, stabilimenti di trasformazione delle carni e centri di lavorazione della selvaggina (Art. 44 Regolamento (UE) 2023/594) — Testo vigente | Portale Normativo