Art. 15
Condizioni generali supplementari in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e di materiale germinale raccolto nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni
In vigore dal 16 mar 2023
Condizioni generali supplementari in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e di materiale germinale raccolto nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni
1. L'autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III o del materiale germinale di tali animali raccolto nelle zone soggette a restrizioni II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni nei casi di cui agli articoli da 22 a 25 e agli articoli da 28 a 34, purché siano rispettate le condizioni specifiche stabilite in tali articoli e le seguenti condizioni generali supplementari:
a)
i suini siano stati detenuti nello stabilimento di spedizione e non siano stati spostati da tale stabilimento per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data del movimento, o dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni, e durante questo periodo non siano stati introdotti altri suini detenuti provenienti da stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni II che non rispettano le condizioni generali supplementari di cui al presente articolo e all' e da stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni III verso:
i)
lo stabilimento di spedizione; oppure
ii)
l'unità epidemiologica in cui i suini destinati a essere spostati sono stati tenuti completamente separati. L'autorità competente dello Stato membro interessato, dopo aver eseguito una valutazione del rischio, determina i confini di tale unità epidemiologica e conferma che la struttura e le dimensioni delle diverse unità epidemiologiche, come pure la distanza tra di esse, nonché le operazioni che vengono effettuate garantiscono impianti separati per la stabulazione, la detenzione e l'alimentazione dei suini detenuti, in modo che il virus della peste suina africana non possa diffondersi da un'unità epidemiologica all'altra;
b)
sia stato effettuato un esame clinico dei suini detenuti nello stabilimento di spedizione, compresi gli animali destinati a essere spostati o utilizzati per la raccolta di materiale germinale, con esito favorevole in relazione alle peste suina africana:
i)
da un veterinario ufficiale;
ii)
nelle 24 ore precedenti:
—
il movimento della partita di suini, o
—
la raccolta del materiale germinale; e
iii)
conformemente all', paragrafi 1 e 2, e all'allegato I, sezione A.1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
c)
se necessario, in base alle istruzioni dell'autorità competente, siano stati effettuati test di identificazione dell'agente patogeno prima della data del movimento di tali partite dallo stabilimento di spedizione o prima della data di raccolta del materiale germinale:
i)
a seguito dell'esame clinico di cui alla lettera b) per i suini detenuti nello stabilimento di spedizione, compresi i suini destinati a essere spostati o utilizzati per la raccolta di materiale germinale; e
ii)
conformemente all'allegato I, sezione A.2, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
2. L'autorità competente dello Stato membro interessato, se del caso, deve ottenere i risultati negativi dei test di identificazione dell'agente patogeno di cui al paragrafo 1, lettera c), prima di autorizzare il movimento delle partite di suini o prima della data di raccolta del materiale germinale.
3. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che, nel caso di movimenti di partite di suini detenuti da stabilimenti di spedizione situati nelle zone soggette a restrizioni I e II all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni verso stabilimenti situati nello stesso Stato membro interessato, l'esame clinico di cui al paragrafo 1, lettera b):
a)
sia effettuato unicamente per i suini destinati a essere spostati; oppure
b)
non sia obbligatorio, purché:
i)
lo stabilimento di spedizione sia stato visitato da un veterinario ufficiale con la frequenza di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto i), e tutte le visite effettuate da un veterinario ufficiale nel periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data del movimento della partita di suini abbiano avuto un esito favorevole da cui risulta:
—
che nello stabilimento di spedizione sono state applicate le prescrizioni in materia di biosicurezza di cui all', paragrafo 1, lettera b);
—
che nel corso di tali visite un veterinario ufficiale ha effettuato un esame clinico dei suini detenuti nello stabilimento di spedizione con esito favorevole in relazione alla peste suina africana conformemente all', paragrafi 1 e 2, e all'allegato I, sezione A.1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
ii)
nello stabilimento di spedizione la sorveglianza continua di cui all' paragrafo 1, lettera c), sia in vigore da un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data del movimento della partita di suini.
4. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che, nel caso di movimenti di partite di suini detenuti da uno stabilimento di spedizione situato in una zona soggetta a restrizioni III verso stabilimenti situati all'interno di tale zona soggetta a restrizioni III oppure all'interno di zone soggette a restrizioni I o II nello stesso Stato membro interessato, l'esame clinico di cui al paragrafo 1, lettera b):
a)
sia effettuato unicamente per i suini destinati a essere spostati; oppure
b)
non sia obbligatorio, purché:
i)
lo stabilimento di spedizione sia stato visitato da un veterinario ufficiale con la frequenza di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto ii), e tutte le visite effettuate da un veterinario ufficiale nel periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data del movimento abbiano avuto un esito favorevole da cui risulta:
—
che nello stabilimento di spedizione sono state applicate le prescrizioni in materia di biosicurezza di cui all', paragrafo 1, lettera b);
—
che nel corso di tali visite un veterinario ufficiale ha effettuato un esame clinico dei suini detenuti nello stabilimento di spedizione con esito favorevole in relazione alla peste suina africana conformemente all', paragrafi 1 e 2, e all'allegato I, sezione A.1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
ii)
nello stabilimento di spedizione la sorveglianza continua di cui all', paragrafo 1, lettera c), sia in vigore da un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data del movimento.
5. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che, nel caso di movimenti di partite di materiale germinale raccolto nelle zone soggette a restrizioni II e III verso stabilimenti situati nello stesso Stato membro interessato o in altri Stati membri, non sia obbligatorio effettuare l'esame clinico di cui al paragrafo 1, lettera b), purché:
a)
lo stabilimento di spedizione sia stato visitato da un veterinario ufficiale con la frequenza di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto ii), e tutte le visite effettuate da un veterinario ufficiale nel periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data della raccolta di materiale germinale abbiano avuto un esito favorevole da cui risulta:
i)
che nello stabilimento di spedizione sono state applicate le prescrizioni in materia di biosicurezza di cui all', paragrafo 1, lettera b);
ii)
che nel corso di tali visite un veterinario ufficiale ha effettuato un esame clinico dei suini detenuti nello stabilimento di spedizione con esito favorevole in relazione alla peste suina africana conformemente all', paragrafi 1 e 2, e all'allegato I, sezione A.1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
iii)
nello stabilimento di spedizione la sorveglianza continua di cui all' paragrafo 1, lettera c), sia in vigore da un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data del movimento della partita di suini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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