Art. 2

Stima dei costi annuali complessivi

In vigore dal 2 mar 2023
Stima dei costi annuali complessivi 1.   Ogni anno n la Commissione stima i costi annuali complessivi che prevede di sostenere per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 nell’anno civile successivo (anno n+1) secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento. L’importo dei costi annuali complessivi stimati per l’anno n+1 costituisce la base per la determinazione dell’importo complessivo dei contributi per le attività di vigilanza addebitati nell’anno n. Tale importo stimato è interamente addebitato ai fornitori dei servizi designati mediante i contributi per le attività di vigilanza calcolati in conformità al presente regolamento. 2.   Per la stima dei costi annuali complessivi, la Commissione tiene conto di quanto segue: a) le risorse umane necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, considerando le diverse categorie di funzionari e altri agenti dell’Unione impiegati dalla Commissione. La stima dei costi si basa sui costi medi, espressi in equivalenti a tempo pieno, e include le spese operative medie proporzionali e i contributi sociali applicabili in relazione a tali risorse umane; b) qualsiasi altra spesa amministrativa o operativa necessaria per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 che si prevede di sostenere nel corso dell’anno n+1, tenendo conto dell’elenco non esaustivo di cui all’allegato I del presente regolamento. 3.   Per ogni stima dei costi annuali complessivi si tiene conto dell’importo positivo o negativo dei costi sostenuti, come indicato nella relazione di cui all’, paragrafo 4. In particolare, in caso di disavanzo, ossia quando l’importo dei costi stimati per l’anno n è inferiore ai costi dichiarati sostenuti per l’anno in questione, l’importo dei costi annuali complessivi stimati per l’anno n+2 da addebitare nell’anno n+1 è aumentato dell’importo del disavanzo sostenuto per l’anno n. In caso di eccedenza, ossia quando l’importo dei costi stimati per l’anno n supera i costi dichiarati sostenuti per l’anno in questione, i costi annuali complessivi stimati per l’anno n+2 da addebitare nell’anno n+1 sono ridotti dell’eccedenza risultante per l’anno n.
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