Art. 6

Procedura annuale per la determinazione dei contributi individuali

In vigore dal 2 mar 2023
Procedura annuale per la determinazione dei contributi individuali 1.   Conformemente all’articolo 41, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, nel contesto della stesura del progetto di bilancio per l’anno n+1 la Commissione determina, per ciascuna linea di bilancio pertinente, l’importo stimato delle entrate esterne con destinazione specifica derivanti dai contributi per le attività di vigilanza che sarà reso disponibile all’inizio dell’anno n+1, quale importo corrispondente ai costi annuali complessivi stimati per l’anno n+1, in conformità all’ del presente regolamento. La stima di cui al primo comma del presente paragrafo deve essere accompagnata da una sintesi, preparata dalla Commissione, in cui siano indicati gli elementi presi in considerazione per la stima, in base alle diverse categorie di costi di cui all’, da pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno civile sul sito web della Commissione. 2.   Entro il 31 agosto di ogni anno, ciascun fornitore di uno o più servizi designati soggetti al contributo per le attività di vigilanza a norma dell’ fornisce alla Commissione il suo ultimo bilancio e ogni altro documento giustificativo per la determinazione del limite massimo globale a norma dell’, così come, se del caso, ogni informazione necessaria per l’applicazione del contributo. Nel caso in cui un fornitore non fornisca i documenti necessari per la determinazione del limite massimo globale, si presume che detto limite non sia stato raggiunto da tale fornitore nell’anno civile in questione. 3.   Entro il 30 settembre di ogni anno, la Commissione comunica a ciascun fornitore di servizi designati identificato a norma dell’ la determinazione provvisoria dell’importo del contributo per le attività di vigilanza per tutti i servizi designati forniti da tale fornitore, calcolata in base alla metodologia di cui agli . Il fornitore comunica alla Commissione eventuali osservazioni su tale calcolo entro due settimane dal ricevimento della comunicazione della determinazione provvisoria. 4.   Entro il 30 novembre di ogni anno, tenuto conto delle osservazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione adotta e notifica a ciascun fornitore di servizi designati identificato a norma dell’ del presente regolamento una decisione di esecuzione adottata in conformità all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065, che determina il contributo per le attività di vigilanza per il servizio o i servizi designati forniti da tale fornitore, calcolato secondo la metodologia di cui agli del presente regolamento. La decisione di esecuzione accerta i crediti a titolo di contributo per le attività di vigilanza a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e fissa un termine per il pagamento dei contributi per le attività di vigilanza entro il 31 dicembre dell’anno in questione. Se una decisione adottata a norma dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 è destinata a più di una persona giuridica, tutti i destinatari di tale decisione sono responsabili in solido del pagamento del contributo per le attività di vigilanza per il servizio o i servizi designati.
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