Art. 3

Identificazione annuale dei servizi designati

In vigore dal 2 mar 2023
Identificazione annuale dei servizi designati I servizi designati in relazione ai quali è addebitato un contributo per le attività di vigilanza in un determinato anno n sono: a) qualsiasi servizio che, al 1o gennaio dell’anno in questione, era già soggetto agli obblighi di cui al capo III, sezione 5, del regolamento (UE) 2022/2065 a norma dell’articolo 33, paragrafo 6, di detto regolamento, compresi i servizi la cui designazione termina dopo tale data conformemente all’articolo 33, paragrafo 6, di detto regolamento; b) qualsiasi servizio che sia assoggettato agli obblighi di cui al capo III, sezione 5, del regolamento (UE) 2022/2065 a norma dell’articolo 33, paragrafo 6, di detto regolamento tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno in questione.
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