Art. 3
Identificazione annuale dei servizi designati
In vigore dal 2 mar 2023
Identificazione annuale dei servizi designati
I servizi designati in relazione ai quali è addebitato un contributo per le attività di vigilanza in un determinato anno n sono:
a)
qualsiasi servizio che, al 1o gennaio dell’anno in questione, era già soggetto agli obblighi di cui al capo III, sezione 5, del regolamento (UE) 2022/2065 a norma dell’articolo 33, paragrafo 6, di detto regolamento, compresi i servizi la cui designazione termina dopo tale data conformemente all’articolo 33, paragrafo 6, di detto regolamento;
b)
qualsiasi servizio che sia assoggettato agli obblighi di cui al capo III, sezione 5, del regolamento (UE) 2022/2065 a norma dell’articolo 33, paragrafo 6, di detto regolamento tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:1127:oj#art-3