Art. 4

Determinazione dell’importo di base per servizio

In vigore dal 2 mar 2023
Determinazione dell’importo di base per servizio 1.   Per ciascun servizio designato soggetto ai contributi per le attività di vigilanza a norma dell’, l’importo di base per l’anno n è calcolato come quota dei costi annuali complessivi stimati per l’anno n+1 a norma dell’, proporzionalmente al numero medio mensile di destinatari attivi del servizio designato, in linea con il coefficiente (U) di cui al paragrafo 2 del presente articolo, e tenendo conto del periodo di designazione del servizio, in linea con il coefficiente (T) di cui al paragrafo 3 del presente articolo, secondo la formula seguente: 2.   Il coefficiente (U) per il calcolo dell’importo di base per ciascun servizio designato ha il valore indicato nell’allegato II corrispondente al numero medio mensile di destinatari attivi in milioni di utenti, arrotondato per difetto alle centinaia di migliaia. Il numero medio mensile di destinatari attivi di ciascun servizio designato che determina il coefficiente applicabile a norma del primo comma del presente paragrafo è quello risultante dai dati comunicati dal fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, o dalle informazioni prescritte a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, di tale regolamento, o da qualsiasi altra informazione a disposizione della Commissione, disponibile al 31 agosto dell’anno n. 3.   Il coefficiente (T) per il calcolo dell’importo di base per ciascun servizio designato è il rapporto tra il numero di giorni di designazione del servizio nell’anno n e il numero di giorni di un anno, calcolato come segue: In conformità all’articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2065, il periodo di designazione inizia quattro mesi dopo la data di notifica della decisione di designazione a norma dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 e termina quattro mesi dopo la notifica della decisione che pone fine alla designazione a norma dell’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2065.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:1127:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo