Art. 3

Controlli documentali dei piani di emergenza in caso di emergenza

In vigore dal 17 feb 2023
Controlli documentali dei piani di emergenza in caso di emergenza Quando gli animali sono trasportati verso paesi terzi e una parte del viaggio comporta l’uso di navi adibite al trasporto di bestiame, le autorità competenti del luogo di partenza verificano che i piani di emergenza in caso di emergenza soddisfino le prescrizioni di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2023/372 della Commissione (5).
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